Chiedere il contrassegno per veicoli a servizio dei disabili

Descrizione

Chiedere il contrassegno per veicoli a servizio dei disabili

Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati, nonché nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario ove previsto. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'UE, permettendo al disabile di circolare senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana. 

Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381.

L’interessato deve allegare una certificazione medica che attesti la invalidità , rilasciata da una Azienda Sanitaria Locale -  Dipartimento Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Per il  Portogruarese la Azienda Sanitaria di riferimento è la  AULS 4 Veneto Orientale, sita in  Via Zappetti 23 -  Ex Silos – Portogruaro.

Si rappresenta  che nei verbali più recenti di invalidità rilasciati dal Centro Medico Legale dell’ INPS può  trovarsi già l’annotazione: "persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta". In questo caso non necessita ulteriore certificazione della AUSLL 4.

L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata presentando documentazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 

In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.

    L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188).

      Approfondimenti

      Il contrassegno è corredato della foto del richiedente e compilato nei campi informativi:

      • numero
      • nominativo dell’utente
      • residenza
      • durata del permesso
      • scadenza.

      Deve essere firmato dal titolare prima della plastificazione e ha le seguenti caratteristiche:

      • è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
      • non è vincolato a uno specifico veicolo
      • ha validità su tutto il territorio europeo
      • ha validità massima di cinque anni
      • può essere rinnovato
      • è rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria
      • deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia). 

      Occorre chiedere il rilascio di un nuovo contrassegno anche a seguito di:

      • furto
      • deterioramento
      • smarrimento.

      Servizi

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