Comunicare la cessione di un fabbricato

Descrizione

Comunicare la cessione di un fabbricato

La comunicazione di cessione di un fabbricato è necessaria per i contratti di ogni tipologia che non siano soggetti all'obbligo di registrazione.

L'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato quindi rimane per i residui casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (ad esempio comodato d'uso gratuito, contratto di leasing, contratto di locazione transitoria inferiore ai 30 giorni, uso foresteria).

Si ricorda che per le cessioni di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari rimane l'obbligo di comunicazione previsto dal Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7 indipendentemente dalla registrazione del contratto.

Quando previsto, la comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nel nostro caso il sindaco del Comune di Annone Veneto, entro 48 ore, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).

È un onere e una responsabilità che cade su chi la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società). 

L'identità del cessionario deve essere accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità neppure l'eventuale conoscenza personale. 

Il Decreto Legge 20/06/2012, n. 79, art. 2, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso (ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come da Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131), assorbe l'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato. 

Per quanto riguarda i contratti di compravendita di immobili, il Decreto legge 13/05/2011, n. 70 aveva già previsto con la registrazione degli stessi analogo assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.