Ospitare cittadini extracomunitari per un qualsiasi periodo o cittadini comunitari solo per periodi superiori ai 30 giorni

Descrizione

Ospitare cittadini extracomunitari per un qualsiasi periodo o cittadini comunitari solo per periodi superiori ai 30 giorni

Ai sensi del Testo Unico Immigrazione, Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7, chiunque ospiti o dia alloggio ad un extracomunitario per un qualsiasi periodo o ad un comunitario solo per un periodo superiore ai 30 giorni, o gli ceda beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, che nel Comune di Annone Veneto si identifica con il sindaco. 

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata o ospitata.

Approfondimenti

Se si cede ad uso esclusivo un fabbricato o una sua parte a uno straniero non comunitario, la comunicazione di ospitalità assorbe la comunicazione di cessione fabbricato.

L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente attraverso un documento d’identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.